Molfetta, 6 agosto 2010
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TORRINO A RIDOSSO DEL DUOMO
Legambiente, Archeoclub e l'Associazione culturale della Terza Età di Molfetta promuovono esposto alla Soprintendenza
Premesso che:
- su istanza presentata in data 30.03.2006 dall’avv. Annalisa Nanna fu rilasciato dal responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia e il Territorio, il Permesso di Costruzione n. 1313 del 12.06.2008 per l’intervento di “ristrutturazione, consolidamento e restauro dell’unità abitativa con sostituzione di alcuni solai fatiscenti alla via Arco Chiesa Vecchia n. 19 – Centro Storico – del Comune di Molfetta, dopo aver riscontrato il parere favorevole di codesta spettabile Soprintendenza rilasciato in data 29.05.2008, prot. 3199;
- con nota del 02.07.2008 fu comunicato l’inizio dei lavori;
- in data 24.07.2009 fu inoltrata D.I.A. per l’esecuzione di nuovi lavori riguardanti una diversa distribuzione interna all’alloggio e la previsione di diverse dimensioni dell’apertura sulla facciata della mansarda al terzo piano prospiciente banchina Seminario;
- in data 03.03.2010 fu presentata nuova D.I.A., integrata successivamente da tavola comparativa richiesta dallo Sportello Unico per l’edilizia, per variazioni della distribuzione interna rispetto sia al permesso di costruzione sia alla precedente D.I.A., nonché per l’esecuzione di una nuova sagoma del torrino della scala di accesso dall’interno della mansarda all’estradosso del solaio di copertura della stessa;
- a seguito di segnalazione da parte dei cittadini sulla negativa interferenza delle opere eseguite con la storica visibilità delle cupole del Duomo, in data 03.06.2010 il Dirigente del Settore Territorio emetteva, nei confronti dell’avv. Annalisa Nanna, Ordinanza di sospensione dei lavori limitatamente al torrino vano scala e alla demolizione della parete di facciata della mansarda prospiciente Banchina Seminario;
- in data 08.06.2010, prot. 33609, verificato che nelle ore seguenti la prima Ordinanza, senza alcuna autorizzazione era stata eseguita una ringhiera in ferro perimetrale al solaio della mansarda, nonché eseguita la demolizione della facciata della stessa e la costruzione del soprastante torrino, tutte opere sospese con la predetta Ordinanza, il Dirigente del Settore Territorio del Comune di Molfetta emetteva Ordinanza n. 2 di sospensione dei lavori;
- nella stessa data dell’emissione della seconda ordinanza di sospensione dei lavori il Dirigente Settore Territorio chiedeva alla Soprintendenza di esercitare il controllo sulla prosecuzione dei lavori in corso sull’immobile in questione nonostante la sospensione;
Considerato che:
- l’unità immobiliare dell’avv. Annalisa Nanna oggetto del permesso di costruzione n. 1313/2008 e dei successivi lavori denunciati con le predette D.I.A. del 24.07.2009 e del 03.03.2010, è parte integrante del “palazzo ex Dogana Vecchia” sottoposto al vincolo di tutela ex L. 15 giugno 1939, n. 1089 emesso con D. M. 11 settembre 1990;
- la stessa unità immobiliare, parte integrante della cortina edilizia occidentale del Centro Antico, è sottoposta a tutela ambientale in forza del D. M. Pubblica Istruzione 12.12.1967 - “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera e del Centro Storico del Comune di Molfetta;
- in forza di tali decreti, escluso il permesso di costruzione n. 1313/2008, non risultano rilasciate autorizzazioni di codesta Soprintendenza per l’esecuzione dei lavori oggetto delle due citate D.I.A. del 24.07.2009 e del 03.03.2010;
- né risulta rilasciata autorizzazione paesaggistica ex art. 146, parte III, Capo IV del D. L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - per i lavori di demolizione e ricostruzione della facciata della mansarda prospiciente Banchina Seminario e per la costruzione del torrino vano scala al lastrico solare della medesima mansarda;
- il TAR Puglia, Bari, con ordinanza numero 567/2010 ha rimesso gli atti alla Sovrintendenza per l’esame del progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria sull’immobile di via Arco Chiesa Vecchia
Rilevato che:
- seppur legittimo sotto l’aspetto procedurale, le opere assentite con il più volte citato permesso di costruzione e con le due successive D.I.A. interferiscono senza ombra di dubbio con la tutela ambientale del Centro Antico di Molfetta in quanto:
a. il volume del nuovo torrino vano scala si sovrappone prospetticamente alle bifore meridionali della facciata sul porto di una delle due torri del Duomo, modificando l’originaria visione dello sky line complessivo dello stesso Duomo da tutti i punti di osservazione del versante occidentale della città;
b. la demolizione, con il successivo arretramento della ricostruita facciata della mansarda al terzo piano, modifica l’originario prospetto di un tratto del fronte esterno occidentale del Centro Antico, annullando una traccia della stratificazione storica del suo processo di accrescimento fondato su successive e continue addizioni di volumi orizzontali e verticali;
c. l’apertura della nuova finestra sul prospetto della facciata ricostruita della mansarda prospiciente Banchina Seminario, per le sue dimensioni in larghezza, con predominanza della dimensione orizzontale su quella verticale, introduce un nuova tipologia di porta e finestra del tutto incongrua con le esistenti bucature di facciate presenti in tutti gli edifici del Centro Antico ove prevale la dimensione verticale su quella orizzontale;
in qualità di associazioni legittimate a rappresentare l’interesse diffuso alla tutela dei beni culturali e ambientali della città chiedono a codesta spettabile Soprintendenza:
- se nel rilascio delle autorizzazioni e dei pareri favorevoli già concessi per l’esecuzione delle opere in questione precedentemente descritte e realizzate, non possa ravvisarsi una carenza istruttoria che ha portato a sottovalutare, o ignorare, le possibili modificazioni ambientali inducibili dall’esecuzione del progetto;
- se, ai sensi dall’art. 28, del D. L.vo n. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e Ambientali -non ritenga di dover intervenire ordinando misure cautelari di sospensione dei lavori condotti in difformità da quelli autorizzati;
- se non ritenga di dover intervenire sull’esecuzione del progetto con particolari prescrizioni di distanze, di misure o di altre norme di tutela indirette, previste dall’art. 45 dello stesso Codice, per evitare che “sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili o ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente o di decoro”;
- se non ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lett. a) dell’art. 150 del Codice che assegna al Ministero dei Beni Culturali la facoltà di “inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di pregiudicare il bene”;
- se non sia da riesaminare, per autotutela, l’autorizzazione già concessa sul permesso di costruzione, ai fini della salvaguardia del principio enunciato dall’art. 146, 1° comma, del Codice che obbliga i proprietari degli immobili sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, a non distruggerli, “né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”;
- se non ritenga, infine, di attivare le necessarie procedure per indurre il proprietario dell’unità immobiliare al ripristino della configurazione esterna antecedente l’esecuzione dei lavori.